Art. 1

Abrogazioni

In vigore dal 5 mag 2021
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato: 1. all’articolo 21, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «3.   In deroga al paragrafo 1 l’autorità competente può decidere, dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia, di non istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A nei seguenti luoghi:»; 2. all’articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie elencate, provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati a essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni alle condizioni stabilite dall’autorità competente in conformità del presente capo.»; 3. l’articolo 112 è sostituito dal seguente: «Articolo 112 Abrogazioni 1.   Le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE, nonché gli atti adottati sulla base di tali direttive, cessano di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021. 2.   Le direttive 2000/75/CE e 2002/60/CE, nonché gli atti adottati sulla base di tali direttive, cessano di applicarsi a decorrere dal 14 luglio 2021.». 4. l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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