Art. 1
Abrogazioni
In vigore dal 5 mag 2021
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato:
1.
all’articolo 21, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1 l’autorità competente può decidere, dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia, di non istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A nei seguenti luoghi:»;
2.
all’articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie elencate, provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati a essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni alle condizioni stabilite dall’autorità competente in conformità del presente capo.»;
3.
l’articolo 112 è sostituito dal seguente:
«Articolo 112
Abrogazioni
1. Le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE, nonché gli atti adottati sulla base di tali direttive, cessano di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021.
2. Le direttive 2000/75/CE e 2002/60/CE, nonché gli atti adottati sulla base di tali direttive, cessano di applicarsi a decorrere dal 14 luglio 2021.».
4.
l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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