Art. 5

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

In vigore dal 29 apr 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione 1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con un organismo di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario. 2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni e appalti, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, come previsto all’articolo 238 del regolamento finanziario. 3.   Il programma può concedere finanziamenti per le azioni realizzate in conformità del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per coprire i tipi di costi di cui all’elenco indicativo contenuto nell’allegato I del presente regolamento. 4.   Quando l’azione sovvenzionata prevede l’acquisizione di attrezzature, la Commissione predispone, se del caso, un meccanismo di coordinamento volto a garantire l’efficienza e l’interoperabilità di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:785:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo