Art. 3

Bilancio

In vigore dal 29 apr 2021
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 181,207 milioni di EUR a prezzi correnti. 2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente: a) 114,207 milioni di EUR per l’obiettivo di cui all’, paragrafo 2, lettera a); b) 7 milioni di EUR per l’obiettivo di cui all’, paragrafo 2, lettera b); c) 60 milioni di EUR per l’obiettivo di cui all’, paragrafo 2, lettera c). 3.   Fino al 2 % dell’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa connessa con l’attuazione del programma, come le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Inoltre, la ripartizione indicativa di cui al paragrafo 2, lettera a) tiene in debita considerazione il fatto che il programma è l’unico programma dell’Unione che riguarda il lato delle spese nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
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