Art. 32

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 29 apr 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. Il finanziamento o la convenzione di finanziamento deve contenere disposizioni che regolano l’eventuale pubblicazione di studi accademici basati sui risultati delle azioni di ricerca. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle azioni svolte a titolo del Fondo e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’. 3.   Le risorse finanziarie destinate al Fondo possono anche contribuire all’organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.
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