Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 apr 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito di un meccanismo o piattaforma di finanziamento misto ai sensi dell’, punto 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell’Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
2)
«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità, agendo a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un soggetto non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
3)
«paese associato»: un paese terzo che ha sottoscritto con l’Unione un accordo che consente la sua partecipazione al Programma a norma dell’;
4)
«organizzazione internazionale di interesse europeo»: un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o la cui sede principale è in uno Stato membro;
5)
«polo europeo dell’innovazione digitale»: un soggetto giuridico selezionato a norma dell’ per svolgere i compiti previsti dal Programma, in particolare fornire direttamente o assicurare l’accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell’industria, nonché agevolare l’accesso ai finanziamenti; è aperto alle imprese di ogni forma e dimensione, in particolare alle PMI, alle società a media capitalizzazione e alle scale-up, nonché alle pubbliche amministrazioni di tutta l’Unione;
6)
«competenze digitali avanzate»: le abilità e le competenze professionali che richiedono le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere, progettare, sviluppare, gestire, testare, implementare, utilizzare e mantenere le tecnologie, i prodotti e i servizi sostenuti dal Programma di cui all’;
7)
«partenariato europeo»: iniziativa quale definita all’, punto 3, del regolamento (UE) 2021/695;
8)
«piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese quali definite all’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (24);
9)
«cibersicurezza»: l’insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche;
10)
«infrastrutture di servizi digitali»: le infrastrutture che permettono la fornitura di servizi in rete per via elettronica, generalmente tramite Internet;
11)
«marchio di eccellenza»: marchio di qualità attribuito alle proposte soggette a un invito a presentare proposte nel quadro del Programma che hanno superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita a tale invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro, e che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali;
12)
«esascala» significa, nel contesto di sistemi informatici, in grado di eseguire 1018 (dieci alla potenza di 18) operazioni mobili al secondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:694:oj#art-2