Art. 44
Appalti
In vigore dal 28 apr 2021
Appalti
1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, gli appalti nell’ambito del programma si svolgono conformemente al titolo VII del regolamento finanziario.
2. Gli appalti possono anche assumere la forma di appalti precommerciali o appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati. In tali casi si applicano le norme di cui all’.
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