Art. 43

Premi

In vigore dal 28 apr 2021
Premi 1.   Salvo disposizioni contrarie del presente capo, i premi di incentivo o riconoscimento nell’ambito del programma sono attribuiti e gestiti conformemente al titolo IX del regolamento finanziario. 2.   Se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso, qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso. 3.   La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se del caso, organizzare concorsi a premi con: a) altri organismi dell’Unione; b) i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche; c) le organizzazioni internazionali; o d) i soggetti giuridici senza scopo di lucro. 4.   I programmi di lavoro o le regole di concorso includono obblighi in materia di comunicazione e, se del caso, sfruttamento e diffusione, proprietà e diritti di accesso, comprese disposizioni in materia di licenze.
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