Art. 43
Premi
In vigore dal 28 apr 2021
Premi
1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, i premi di incentivo o riconoscimento nell’ambito del programma sono attribuiti e gestiti conformemente al titolo IX del regolamento finanziario.
2. Se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso, qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso.
3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se del caso, organizzare concorsi a premi con:
a)
altri organismi dell’Unione;
b)
i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;
c)
le organizzazioni internazionali; o
d)
i soggetti giuridici senza scopo di lucro.
4. I programmi di lavoro o le regole di concorso includono obblighi in materia di comunicazione e, se del caso, sfruttamento e diffusione, proprietà e diritti di accesso, comprese disposizioni in materia di licenze.
Storico versioni
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