Art. 4

Sezione uguaglianza, diritti e parità di genere

In vigore dal 28 apr 2021
Sezione uguaglianza, diritti e parità di genere Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui all’, paragrafo 1, e dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera b), il programma mira a: 1) promuovere l’uguaglianza e prevenire e contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, e rispettare il principio di non discriminazione per i motivi di cui all’ della Carta; 2) sostenere, promuovere e attuare politiche globali volte a: a) promuovere il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne; la parità di genere, compreso l’equilibrio tra vita privata e professionale; l’emancipazione delle donne; l’integrazione della dimensione di genere; b) promuovere la non discriminazione e la sua integrazione; c) contrastare razzismo, xenofobia e ogni forma di intolleranza, incluse l’omofobia, la bifobia, la transfobia, l’interfobia e l’intolleranza fondata sull’identità di genere, sia online che offline; d) tutelare e promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; e) tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità; 3) tutelare e promuovere i diritti di cittadinanza dell’Unione e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.
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