Art. 4
Sezione uguaglianza, diritti e parità di genere
In vigore dal 28 apr 2021
Sezione uguaglianza, diritti e parità di genere
Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui all’, paragrafo 1, e dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera b), il programma mira a:
1)
promuovere l’uguaglianza e prevenire e contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, e rispettare il principio di non discriminazione per i motivi di cui all’ della Carta;
2)
sostenere, promuovere e attuare politiche globali volte a:
a)
promuovere il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne; la parità di genere, compreso l’equilibrio tra vita privata e professionale; l’emancipazione delle donne; l’integrazione della dimensione di genere;
b)
promuovere la non discriminazione e la sua integrazione;
c)
contrastare razzismo, xenofobia e ogni forma di intolleranza, incluse l’omofobia, la bifobia, la transfobia, l’interfobia e l’intolleranza fondata sull’identità di genere, sia online che offline;
d)
tutelare e promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
e)
tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità;
3)
tutelare e promuovere i diritti di cittadinanza dell’Unione e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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