Art. 19

Indicatori

In vigore dal 28 apr 2021
Indicatori 1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all’ figurano nell’allegato II. I dati personali relativi a tali indicatori sono raccolti sulla base del presente regolamento ed esclusivamente ai fini ivi stabiliti. Essi sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (19) del Parlamento europeo e del Consiglio. 2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del FEG. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati agli Stati membri.
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Indicatori (Art. 19 Regolamento (UE) 2021/691) — Testo vigente | Portale Normativo