Art. 19 · Indicatori

Art. 19

Indicatori

In vigore dal 28 apr 2021
Indicatori 1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all’ figurano nell’allegato II. I dati personali relativi a tali indicatori sono raccolti sulla base del presente regolamento ed esclusivamente ai fini ivi stabiliti. Essi sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (19) del Parlamento europeo e del Consiglio. 2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del FEG. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati agli Stati membri.
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