Art. 24
Disposizioni transitorie
In vigore dal 28 apr 2021
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito dei programmi precedenti a norma degli atti di cui al paragrafo 1.
3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2027 gli stanziamenti per coprire le spese di cui all’, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
4. In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione relativi ad azioni già avviate possono essere considerati ammissibili se è necessario a garantire la continuità in un periodo limitato.
In deroga all’articolo 193, paragrafo 4, del regolamento finanziario, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione sono considerati ammissibili nel caso di sovvenzioni di funzionamento, se è necessario garantire la continuità nel periodo dal 1o gennaio 2021 all’entrata in vigore del presente programma
5. I termini di cui all’, paragrafo 4, e all’allegato I, punto 2.1, non si applicano ai programmi relativi agli anni 2021 e 2022.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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