Art. 18

Valutazione

In vigore dal 28 apr 2021
Valutazione 1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività in modo tale da potere essere utilizzate nel processo decisionale. 2.   La valutazione intermedia del programma è effettuata entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento. La Commissione redige una relazione di valutazione intermedia per valutare la performance del programma, anche per quanto riguarda l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza, le sinergie nel quadro del programma e il valore aggiunto dell’Unione. 3.   Per quanto riguarda le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera c), punto ii), la Commissione elabora una relazione annuale sull’attività della Fondazione IFRS relativa allo sviluppo dei principi internazionali d’informativa finanziaria, nonché in generale del PIOB e dell’EFRAG. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   Al termine dell’attuazione del programma, e in ogni caso quattro anni dopo la fine del periodo di cui all’, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale per valutare la performance del programma, anche per quanto riguarda l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza, le sinergie nel quadro del programma e il valore aggiunto dell’Unione. 5.   La Commissione trasmette le relazioni di valutazione intermedia e finale, corredate delle proprie conclusioni e raccomandazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le rende pubbliche. Se del caso, le relazioni sono corredate di proposte di azioni di follow-up. 6.   A norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 223/2009, per quelle parti delle relazioni di valutazione intermedia e finale riguardanti le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, la Commissione consulta il comitato del sistema statistico europeo prima della loro adozione e trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Per la parte della relazione di valutazione finale riguardante le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, la Commissione consulta il comitato consultivo europeo di statistica prima della sua adozione e trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:690:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo