Art. 5

Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione e di filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale non UE

In vigore dal 23 apr 2021
Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione e di filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale non UE 1.   I soggetti che non sono entità soggette a risoluzione per i quali sono previsti i requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE su base individuale conformemente all’articolo 45 septies di tale direttiva trasmettono le informazioni su base individuale alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue: a) le informazioni sull’importo e sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0010 del modello 3 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.2, del presente regolamento; b) le informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili specificate nel modello 4 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.3, del presente regolamento; c) le informazioni sugli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo specificate nel modello 7 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4, del presente regolamento. 2.   I soggetti che non sono entità soggette a risoluzione trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni sulla ripartizione dei fondi propri e delle passività in base al rango in caso di insolvenza specificate nel modello 5 dell’allegato I su base individuale con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.1. 3.   Oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i soggetti che sono filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) non UE e per i quali sono previsti i requisiti di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale conformemente all’, paragrafo 1 bis, di tale regolamento trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni sull’importo e sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0020 del modello 3 dell’allegato I del presente regolamento su base individuale con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.2, del presente regolamento.
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