Art. 4
Formato e frequenza delle segnalazioni delle entità soggette a risoluzione su base consolidata
In vigore dal 23 apr 2021
Formato e frequenza delle segnalazioni delle entità soggette a risoluzione su base consolidata
1. Le entità soggette a risoluzione soggette ai requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE su base consolidata conformemente all’articolo 45 sexies di tale direttiva trasmettono le informazioni su base consolidata alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:
a)
le informazioni sulle metriche principali specificate nella colonna 0010 del modello 1 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, del presente regolamento;
b)
le informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0010 del modello 2 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.1, del presente regolamento;
c)
le informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili specificate nel modello 4 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.3, del presente regolamento;
d)
le informazioni sugli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo specificate nel modello 7 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4, del presente regolamento.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le entità soggette a risoluzione soggette ai requisiti di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata conformemente all’, paragrafo 3 bis, di tale regolamento trasmettono le informazioni su base consolidata alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:
a)
le informazioni sulle metriche principali specificate nella colonna 0020 del modello 1 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, del presente regolamento;
b)
le informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nelle colonne 0020 e 0030 del modello 2 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.1, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:763:oj#art-4