Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2358

In vigore dal 21 apr 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2358 Il regolamento delegato (UE) 2017/2358 è così modificato: 1) all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) tenga conto degli interessi, delle caratteristiche e degli obiettivi dei clienti, compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità;» 2) gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 5 Mercato di riferimento 1.   Il processo di approvazione del prodotto identifica per ciascun prodotto assicurativo il mercato di riferimento e il gruppo di clienti compatibili. Il mercato di riferimento è individuato a un livello sufficientemente dettagliato tenendo conto delle caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto assicurativo, nonché dei suoi fattori di sostenibilità quali definiti all’, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 2.   I soggetti che realizzano prodotti assicurativi possono, in particolare per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, individuare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono generalmente compatibili con il prodotto assicurativo, a meno che i prodotti assicurativi tengano conto dei fattori di sostenibilità di cui al paragrafo 1. 3.   I soggetti che realizzano prodotti assicurativi progettano e commercializzano soltanto prodotti assicurativi compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, dei clienti che appartengono al mercato di riferimento. Quando valutano se il prodotto assicurativo è compatibile con un mercato di riferimento, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi tengono conto del livello di informazioni disponibili per i clienti che appartengono a tale mercato e delle loro conoscenze in materia finanziaria. 4.   I soggetti che realizzano prodotti assicurativi garantiscono che il personale coinvolto nella progettazione e nella realizzazione di prodotti assicurativi abbia le competenze, la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere correttamente i prodotti assicurativi venduti, nonché gli interessi, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche dei clienti che appartengono al mercato di riferimento. Articolo 6 Test del prodotto 1.   I soggetti che realizzano prodotti assicurativi testano i propri prodotti in modo appropriato, svolgendo anche le analisi degli scenari se del caso, prima di immetterli sul mercato o adattarli in maniera significativa, o anche nel caso in cui il mercato di riferimento sia notevolmente cambiato. Tale test del prodotto valuta se il prodotto assicurativo soddisfa le esigenze, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche dei clienti appartenenti al mercato di riferimento nell’arco della sua durata di vita. I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi testano i loro prodotti in termini qualitativi e, a seconda del tipo e della natura del prodotto assicurativo e dei relativi rischi di pregiudizio per i clienti, in termini quantitativi. 2.   I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi non immettono sul mercato prodotti se i risultati del test mostrano che essi non soddisfano le esigenze, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche identificati per il mercato di riferimento. (*1)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" 3) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I soggetti che realizzano prodotti assicurativi monitorano di continuo e rivedono regolarmente i prodotti assicurativi che hanno immesso sul mercato per identificare gli eventi che potrebbero influenzare sostanzialmente le caratteristiche principali, la copertura del rischio o le garanzie di tali prodotti. Essi valutano se i prodotti assicurativi continuano a essere coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento individuato e se tali prodotti sono distribuiti nel mercato di riferimento o se invece arrivino a clienti che si trovano all’esterno di tale mercato.»; 4) all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 consentono ai distributori di prodotti assicurativi di: a) comprendere i prodotti assicurativi; b) capire il mercato di riferimento individuato per i prodotti assicurativi; c) individuare qualunque cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, non siano compatibili con il prodotto assicurativo; d) svolgere attività di distribuzione per i prodotti assicurativi in questione servendo al meglio gli interessi dei loro clienti secondo quanto prescritto all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97.»; 5) all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I meccanismi di distribuzione del prodotto: a) mirano a evitare e ad attenuare il pregiudizio per il cliente; b) supportano una gestione corretta dei conflitti di interesse; c) garantiscono che gli interessi, le caratteristiche e gli obiettivi dei clienti, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, siano debitamente tenuti in considerazione.»; 6) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Informare il soggetto che realizza prodotti assicurativi I distributori di prodotti assicurativi che acquisiscono consapevolezza del fatto che un prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, dei clienti appartenenti al mercato di riferimento individuato, o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al cliente informano prontamente il soggetto che realizza prodotti assicurativi e, se del caso, modificano la loro strategia di distribuzione per quel prodotto assicurativo.»
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