Art. 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2359

In vigore dal 21 apr 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2359 Il regolamento delegato (UE) 2017/2359 è così modificato: 1) all’ sono aggiunti i seguenti punti 4 e 5: «4) “preferenze di sostenibilità”: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti prodotti finanziari: a) un prodotto di investimento assicurativo per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell’, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); b) un prodotto di investimento assicurativo per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell’, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3); c) un prodotto di investimento assicurativo che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente; 5) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088. (*2)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)." (*3)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Al fine di identificare, in conformità dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2016/97, i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione valutano se loro stessi, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato direttamente o indirettamente abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa che soddisfi i criteri che seguono: a) è distinto dall’interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa; b) ha una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione procedono nello stesso modo al fine di identificare i conflitti di interesse tra un cliente e l’altro.»; 3) l’articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità;» b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le informazioni relative agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente o potenziale cliente desidera mantenere l’investimento, le sue preferenze in materia di assunzione del rischio, il suo profilo di rischio, la finalità dell’investimento nonché le sue preferenze di sostenibilità. Il livello delle informazioni raccolte è adeguato alla specifica tipologia di prodotto o servizio preso in considerazione.»; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Nel caso di una consulenza riguardo a un prodotto di investimento assicurativo in conformità all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione non emette una raccomandazione nel caso in cui nessuno dei prodotti sia adeguato al cliente o potenziale cliente. Un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione non raccomanda prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se detti prodotti non soddisfano tali preferenze. L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione spiega ai suoi clienti o potenziali clienti le ragioni per cui non lo fa e conserva la relativa documentazione. Se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione conserva traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi.»; 4) l’articolo 14 è così modificato: a) al paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio, e se gli obiettivi di investimento del cliente sono conseguiti tenuto conto delle sue preferenze di sostenibilità;» b) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma: «Gli obblighi di soddisfare le preferenze di sostenibilità dei clienti o potenziali clienti non modificano le condizioni di cui al primo comma, ove pertinente.»
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