Art. 5

Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni

In vigore dal 15 apr 2021
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni 1.   Le autorità di risoluzione presentano le informazioni di cui agli nel formato per lo scambio di dati e conformemente alle specifiche tecniche e alle rappresentazioni del sistema dell’ABE per le segnalazioni (EUCLID). 2.   Nel presentare le informazioni di cui agli , le autorità di risoluzione rispettano le definizioni dei punti di dati del modello di punti di dati e le regole di convalida di cui all’allegato III, nonché le seguenti specifiche: a) nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili; b) i dati numerici sono comunicati come segue: i) i punti di dati del tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; ii) i punti di dati del tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; iii) i punti di dati del tipo di dati «numero intero» sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità; c) gli enti, le imprese di assicurazione e i soggetti giuridici sono identificati con l’identificativo della persona giuridica (LEI), se disponibile.
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