Art. 5
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni
In vigore dal 15 apr 2021
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni
1. Le autorità di risoluzione presentano le informazioni di cui agli nel formato per lo scambio di dati e conformemente alle specifiche tecniche e alle rappresentazioni del sistema dell’ABE per le segnalazioni (EUCLID).
2. Nel presentare le informazioni di cui agli , le autorità di risoluzione rispettano le definizioni dei punti di dati del modello di punti di dati e le regole di convalida di cui all’allegato III, nonché le seguenti specifiche:
a)
nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
b)
i dati numerici sono comunicati come segue:
i)
i punti di dati del tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
ii)
i punti di dati del tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
iii)
i punti di dati del tipo di dati «numero intero» sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;
c)
gli enti, le imprese di assicurazione e i soggetti giuridici sono identificati con l’identificativo della persona giuridica (LEI), se disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:622:oj#art-5