Art. 3

Autorità incaricata della segnalazione e informazioni da segnalare per i gruppi

In vigore dal 15 apr 2021
Autorità incaricata della segnalazione e informazioni da segnalare per i gruppi Per i gruppi soggetti al MREL su base consolidata conformemente all’articolo 45 sexies, all’articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo comma, e all’articolo 45 septies, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui agli sono trasmesse dalle seguenti autorità e nel seguente modo: a) l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, in coordinamento con l’autorità di vigilanza a livello di gruppo, informa l’ABE del MREL dell’impresa madre nell’Unione fissato su base consolidata; b) le autorità di risoluzione che adottano le decisioni che stabiliscono il MREL, in coordinamento con l’autorità competente, informano l’ABE del MREL da applicare alle filiazioni del gruppo che rientrano nella loro giurisdizione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata e su base individuale, a seconda dei casi.
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