Art. 13

Setticemia emorragica virale (SEV)

In vigore dal 15 apr 2021
Setticemia emorragica virale (SEV) 1.   Nell’allegato XII, parte I, sono elencati: a) gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per la setticemia emorragica virale (SEV); b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per la SEV; e c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la SEV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo. 2.   Nell’allegato XII, parte II, sono elencati: a) gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV che contempla l’intero territorio; b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:620:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Setticemia emorragica virale (SEV) (Art. 13 Regolamento (UE) 2021/620) — Testo vigente | Portale Normativo