Art. 13
Setticemia emorragica virale (SEV)
In vigore dal 15 apr 2021
Setticemia emorragica virale (SEV)
1. Nell’allegato XII, parte I, sono elencati:
a)
gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per la setticemia emorragica virale (SEV);
b)
le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per la SEV; e
c)
le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la SEV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.
2. Nell’allegato XII, parte II, sono elencati:
a)
gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV che contempla l’intero territorio;
b)
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e
c)
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:620:oj#art-13