Art. 31
Principi generali della sicurezza dei dati di Eurosur
In vigore dal 9 apr 2021
Principi generali della sicurezza dei dati di Eurosur
1. La sicurezza dei dati di Eurosur comprende la gestione e le attività tecniche necessarie per conseguire un livello adeguato di protezione nel trattamento dei dati e delle informazioni di Eurosur, per far fronte alle forme di minacce in evoluzione e per consentire ai vari organi e agenzie nazionali che partecipano a Eurosur, e all’Agenzia, di assolvere alle proprie funzioni. La sicurezza dei dati di Eurosur include la garanzia di sicurezza delle informazioni, la sicurezza fisica, la sicurezza personale e la sicurezza industriale.
2. La sicurezza dei dati di Eurosur comprende:
a)
la gestione dei rischi per la sicurezza, inclusi controlli e piani di sicurezza, e il monitoraggio, la valutazione, la manutenzione, il miglioramento, le comunicazioni, la conoscenza e la formazione associati;
b)
la continuità operativa e il ripristino in caso di disastro, inclusi valutazioni d’impatto, controlli e piani di continuità e ripristino delle attività, e il monitoraggio, la valutazione, la manutenzione, il miglioramento, le comunicazioni, la conoscenza e la formazione associati;
c)
risposte a incidenti di sicurezza e risposte cooperative fra l’Agenzia e gli Stati membri in caso di incidenti di sicurezza;
d)
l’accreditamento di sicurezza;
e)
il controllo dell’accesso degli utenti;
f)
gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati nella pianificazione delle operazioni di frontiera e nella pianificazione dei sistemi di informazione;
g)
gli aspetti relativi alla sicurezza nelle interconnessioni delle componenti;
h)
il trattamento delle informazioni classificate ai fini di Eurosur.
Storico versioni
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