Art. 29

Responsabilità tecniche degli Stati membri

In vigore dal 9 apr 2021
Responsabilità tecniche degli Stati membri 1.   Ogni Stato membro è responsabile: a) della gestione della propria componente nazionale, compresa la gestione dei servizi, garantendo il coordinamento della connessione dei sistemi e delle reti nazionali utilizzati per l’istituzione dei quadri situazionali, la comunicazione delle informazioni, la conoscenza situazionale, l’analisi dei rischi e per il sostegno alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera; b) delle comunicazioni in merito al funzionamento e alla qualità del servizio e agli aspetti della gestione dei servizi dei sistemi e delle reti di cui alla lettera a), come previsto all’; c) della conformità alle norme tecniche stabilite dall’Agenzia; d) della sicurezza dei dati della componente nazionale. 2.   Il centro nazionale di coordinamento: a) sostiene il coordinamento, la pianificazione e l’attuazione della componente nazionale; b) contribuisce a un monitoraggio regolare della qualità del servizio e della qualità dei dati, e riferisce in merito all’Agenzia; c) garantisce le informazioni operative sui sistemi e le reti della componente europea.
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