Art. 14
Operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili
In vigore dal 24 mar 2021
Operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili
1. Il fondo InvestEU sostiene unicamente le operazioni di finanziamento e di investimento che:
a)
soddisfano le condizioni di cui all’articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento finanziario, in particolare per quanto riguarda i fallimenti del mercato, le situazioni di investimento subottimali e l’addizionalità di cui all’articolo 209, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento finanziario e all’allegato V del presente regolamento, massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all’articolo 209, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario;
b)
contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell’Unione e rientrano nelle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro dell’ambito di intervento appropriato, di cui all’allegato II del presente regolamento;
c)
non forniscono sostegno finanziario alle attività escluse di cui all’allegato V, sezione B, del presente regolamento; e
d)
sono conformi agli orientamenti sugli investimenti.
2. Oltre ai progetti situati nell’Unione o in un paese o territorio d’oltremare connesso a uno Stato membro di cui all’allegato II del TFUE, il fondo InvestEU può sostenere i seguenti progetti e operazioni mediante operazioni di finanziamento e di investimento:
a)
progetti che coinvolgono soggetti ubicati o stabiliti in uno o più Stati membri e che abbracciano uno o più paesi terzi, compresi i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, i paesi che rientrano nell’ambito di applicazione della politica europea di vicinato, nello Spazio economico europeo o nell’Associazione europea di libero scambio, o paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato II del TFUE, o paesi terzi associati, a prescindere dall’esistenza di partner in tali paesi terzi o paesi o territori d’oltremare;
b)
operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi terzi di cui all’ che hanno contribuito a uno specifico prodotto finanziario.
3. Il fondo InvestEU può sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che accordano finanziamenti a destinatari finali che sono soggetti giuridici con sede in uno dei seguenti paesi o territori:
a)
uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso di cui all’allegato II del TFUE;
b)
un paese terzo associato al programma InvestEU conformemente all’;
c)
un paese terzo di cui al paragrafo 2, lettera a), laddove applicabile;
d)
altri paesi, ove necessario per il finanziamento di un progetto in un paese o in un territorio di cui alle lettere da a) a c).
Storico versioni
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