Art. 14 · Operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili

Art. 14

Operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili

In vigore dal 24 mar 2021
Operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili 1.   Il fondo InvestEU sostiene unicamente le operazioni di finanziamento e di investimento che: a) soddisfano le condizioni di cui all’articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento finanziario, in particolare per quanto riguarda i fallimenti del mercato, le situazioni di investimento subottimali e l’addizionalità di cui all’articolo 209, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento finanziario e all’allegato V del presente regolamento, massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all’articolo 209, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario; b) contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell’Unione e rientrano nelle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro dell’ambito di intervento appropriato, di cui all’allegato II del presente regolamento; c) non forniscono sostegno finanziario alle attività escluse di cui all’allegato V, sezione B, del presente regolamento; e d) sono conformi agli orientamenti sugli investimenti. 2.   Oltre ai progetti situati nell’Unione o in un paese o territorio d’oltremare connesso a uno Stato membro di cui all’allegato II del TFUE, il fondo InvestEU può sostenere i seguenti progetti e operazioni mediante operazioni di finanziamento e di investimento: a) progetti che coinvolgono soggetti ubicati o stabiliti in uno o più Stati membri e che abbracciano uno o più paesi terzi, compresi i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, i paesi che rientrano nell’ambito di applicazione della politica europea di vicinato, nello Spazio economico europeo o nell’Associazione europea di libero scambio, o paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato II del TFUE, o paesi terzi associati, a prescindere dall’esistenza di partner in tali paesi terzi o paesi o territori d’oltremare; b) operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi terzi di cui all’ che hanno contribuito a uno specifico prodotto finanziario. 3.   Il fondo InvestEU può sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che accordano finanziamenti a destinatari finali che sono soggetti giuridici con sede in uno dei seguenti paesi o territori: a) uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso di cui all’allegato II del TFUE; b) un paese terzo associato al programma InvestEU conformemente all’; c) un paese terzo di cui al paragrafo 2, lettera a), laddove applicabile; d) altri paesi, ove necessario per il finanziamento di un progetto in un paese o in un territorio di cui alle lettere da a) a c).
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