Art. 2

In vigore dal 24 mar 2021
1.   L’autorità competente di uno Stato membro rilascia un’autorizzazione di esportazione, prevista a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, a condizione che: a) l’autorizzazione di esportazione soddisfi la condizione di cui all’, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442; b) l’autorizzazione non costituisca altrimenti una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti all’interno dell’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. 2.   Per determinare se la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soddisfatta, l’autorità competente dello Stato membro valuta i seguenti fattori: a) se il paese di destinazione dell’esportazione limita le proprie esportazioni verso l’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, o delle materie prime con cui tali merci sono fabbricate, o per legge o con qualsiasi altro mezzo, compresa la conclusione di accordi contrattuali con i fabbricanti di tali merci; b) le condizioni vigenti nel paese di destinazione dell’esportazione, compresa la situazione epidemiologica, il tasso di vaccinazione e la disponibilità delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. 3.   Quando valuta il progetto di decisione notificato dall’autorità competente dello Stato membro a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, la Commissione valuta altresì se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, tenuto conto dei fattori indicati al paragrafo 2.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2021/521 — Testo vigente | Portale Normativo