Art. 1

In vigore dal 24 mar 2021
L’applicazione dell’, paragrafo 9, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 è sospesa. La sospensione non si applica tuttavia ai seguenti paesi e territori: — Andorra; — Isole Fær Øer; — San Marino; — Città del Vaticano; — i paesi e i territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; — Büsingen; — Helgoland; — Livigno; — Ceuta e Melilla.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:521:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2021/521 — Testo vigente | Portale Normativo