Art. 1
In vigore dal 24 mar 2021
L’applicazione dell’, paragrafo 9, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 è sospesa.
La sospensione non si applica tuttavia ai seguenti paesi e territori:
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Andorra;
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Isole Fær Øer;
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San Marino;
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Città del Vaticano;
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i paesi e i territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
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Büsingen;
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Helgoland;
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Livigno;
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Ceuta e Melilla.
Storico versioni
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