Art. 17
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cosce di rana e lumache
In vigore dal 24 mar 2021
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cosce di rana e lumache
Le partite di cosce di rana e di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XI.
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