Art. 15
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica
In vigore dal 24 mar 2021
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica
Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte.
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