Art. 3

Elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

In vigore dal 24 mar 2021
Elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale 1.   L’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 solo se il paese terzo o territorio di origine della partita, o la loro zona o il loro compartimento, sono elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, e la partita è accompagnata dal certificato sanitario che deve accompagnare le partite di tali specie e categorie, come indicato nella tabella figurante nella parte 1 dei seguenti allegati: a) allegato II nel caso di ungulati diversi: i) dagli equini; ii) dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati; b) allegato III nel caso di ungulati destinati a stabilimenti confinati; c) allegato IV nel caso di equini; d) allegato V nel caso di pollame e materiale germinale di pollame; e) allegato VI nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività; f) allegato VII nel caso di api mellifere regine e bombi; g) allegato VIII nel caso di cani, gatti e furetti; h) allegato IX nel caso di materiale germinale di bovini; i) allegato X nel caso di materiale germinale di ovini e caprini; j) allegato XI nel caso di materiale germinale di suini; k) allegato XII nel caso di materiale germinale di equini; l) allegato XIII nel caso di carni fresche di ungulati; m) allegato XIV nel caso di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna; n) allegato XV nel caso di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna come segue: i) parte 1, sezione A, nel caso di prodotti a base di carne che sono stati sottoposti al trattamento generico di riduzione dei rischi A o al trattamento B, C o D per i prodotti a base di carne [conformemente all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692]; ii) parte 1, sezione B, nel caso di prodotti di tipo biltong/jerky ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna; o) allegato XVI nel caso di budelli; p) allegato XVII nel caso di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica; q) allegato XVIII nel caso di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica; r) allegato XIX nel caso di uova e ovoprodotti; s) allegato XX nel caso di prodotti di origine animale destinati ad uso personale; t) allegato XXI nel caso di animali acquatici delle specie elencate destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o a scopi diversi dal consumo umano diretto, nonché di determinati animali acquatici delle specie elencate e prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate destinati al consumo umano. 2.   L’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone elencati nella tabella figurante nell’allegato XXII, parte 1, solo se: a) sono partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alla colonna 3 di tale tabella e per le quali l’Unione non è la destinazione finale; oppure b) sono partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alla colonna 4 di tale tabella, sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno dopo il transito attraverso un paese terzo o un territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:404:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo