Art. 3
Elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
In vigore dal 24 mar 2021
Elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
1. L’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 solo se il paese terzo o territorio di origine della partita, o la loro zona o il loro compartimento, sono elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, e la partita è accompagnata dal certificato sanitario che deve accompagnare le partite di tali specie e categorie, come indicato nella tabella figurante nella parte 1 dei seguenti allegati:
a)
allegato II nel caso di ungulati diversi:
i)
dagli equini;
ii)
dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati;
b)
allegato III nel caso di ungulati destinati a stabilimenti confinati;
c)
allegato IV nel caso di equini;
d)
allegato V nel caso di pollame e materiale germinale di pollame;
e)
allegato VI nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività;
f)
allegato VII nel caso di api mellifere regine e bombi;
g)
allegato VIII nel caso di cani, gatti e furetti;
h)
allegato IX nel caso di materiale germinale di bovini;
i)
allegato X nel caso di materiale germinale di ovini e caprini;
j)
allegato XI nel caso di materiale germinale di suini;
k)
allegato XII nel caso di materiale germinale di equini;
l)
allegato XIII nel caso di carni fresche di ungulati;
m)
allegato XIV nel caso di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna;
n)
allegato XV nel caso di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna come segue:
i)
parte 1, sezione A, nel caso di prodotti a base di carne che sono stati sottoposti al trattamento generico di riduzione dei rischi A o al trattamento B, C o D per i prodotti a base di carne [conformemente all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692];
ii)
parte 1, sezione B, nel caso di prodotti di tipo biltong/jerky ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna;
o)
allegato XVI nel caso di budelli;
p)
allegato XVII nel caso di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica;
q)
allegato XVIII nel caso di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica;
r)
allegato XIX nel caso di uova e ovoprodotti;
s)
allegato XX nel caso di prodotti di origine animale destinati ad uso personale;
t)
allegato XXI nel caso di animali acquatici delle specie elencate destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o a scopi diversi dal consumo umano diretto, nonché di determinati animali acquatici delle specie elencate e prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate destinati al consumo umano.
2. L’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone elencati nella tabella figurante nell’allegato XXII, parte 1, solo se:
a)
sono partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alla colonna 3 di tale tabella e per le quali l’Unione non è la destinazione finale;
oppure
b)
sono partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alla colonna 4 di tale tabella, sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno dopo il transito attraverso un paese terzo o un territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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