Art. 15
Modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di equini
In vigore dal 24 mar 2021
Modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di equini
I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all’, paragrafo 2, lettera b), nonché le dichiarazioni che accompagnano i certificati sanitari o i certificati sanitari/ufficiali, di cui all’, paragrafo 3, da utilizzare per l’ingresso nell’Unione o il transito attraverso l’Unione di determinate categorie di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda dei movimenti interessati:
a)
EQUI-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 12, per l’ingresso nell’Unione di equini non destinati alla macellazione;
b)
EQUI-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 13, per l’ingresso nell’Unione di equini destinati alla macellazione;
c)
EQUI-TRANSIT-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 14, per il transito attraverso l’Unione di equini non destinati alla macellazione;
d)
EQUI-TRANSIT-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 15, per il transito attraverso l’Unione di equini destinati alla macellazione;
e)
EQUI-RE-ENTRY-30, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 16, per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni;
f)
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 17, per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI);
g)
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 18, per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse in Australia, Canada, Stati Uniti d’America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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