Art. 3
Informativa sull’ambito di applicazione
In vigore dal 15 mar 2021
Informativa sull’ambito di applicazione
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU LI1 ed EU LI3 di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LI2 e la tabella EU LIA di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.
3. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU PV1 di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.
4. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere f), g) e h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LIB di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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