Art. 2

Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio

In vigore dal 15 mar 2021
Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le tabelle EU OVA ed EU OVB di cui all’allegato III del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato IV del presente regolamento.
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