Art. 11
Responsabilità
In vigore dal 11 mar 2021
Responsabilità
1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione di cui alla definizione contenuta nell’, punto 2, lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, modernizzazione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità.
2. La Commissione assicura in particolare:
a)
lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni;
b)
il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei al fine di conseguire la loro operabilità, la loro ciberresilienza, la loro interconnettività, il loro miglioramento continuo e la loro attuazione sincronizzata e, nell’ambito di tale coordinamento generale, e facilitare una comunicazione rapida ed efficiente con gli Stati membri e tra di essi sulle questioni relative a tali sistemi;
c)
il coordinamento dei sistemi elettronici europei a livello di Unione ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;
d)
il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;
e)
il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell’Unione;
f)
la comunicazione tempestiva e trasparente con le parti che sono interessate dall’implementazione dei sistemi elettronici europei a livello dell’Unione e dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda ritardi nell’attuazione delle componenti comuni e nazionali.
3. Gli Stati membri assicurano in particolare:
a)
lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali;
b)
il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali a livello nazionale;
c)
il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale;
d)
la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle autorità doganali o agli operatori economici interessati di utilizzare pienamente ed efficacemente i sistemi elettronici europei;
e)
l’attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei.
4. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente, a fini informativi, un elenco indicativo dei sistemi elettronici europei finanziati nell’ambito del programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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