Art. 11

Responsabilità

In vigore dal 11 mar 2021
Responsabilità 1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione di cui alla definizione contenuta nell’, punto 2, lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, modernizzazione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità. 2.   La Commissione assicura in particolare: a) lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni; b) il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei al fine di conseguire la loro operabilità, la loro ciberresilienza, la loro interconnettività, il loro miglioramento continuo e la loro attuazione sincronizzata e, nell’ambito di tale coordinamento generale, e facilitare una comunicazione rapida ed efficiente con gli Stati membri e tra di essi sulle questioni relative a tali sistemi; c) il coordinamento dei sistemi elettronici europei a livello di Unione ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale; d) il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali; e) il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell’Unione; f) la comunicazione tempestiva e trasparente con le parti che sono interessate dall’implementazione dei sistemi elettronici europei a livello dell’Unione e dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda ritardi nell’attuazione delle componenti comuni e nazionali. 3.   Gli Stati membri assicurano in particolare: a) lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali; b) il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali a livello nazionale; c) il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale; d) la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle autorità doganali o agli operatori economici interessati di utilizzare pienamente ed efficacemente i sistemi elettronici europei; e) l’attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei. 4.   La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente, a fini informativi, un elenco indicativo dei sistemi elettronici europei finanziati nell’ambito del programma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:444:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo