Art. 10

Tasso di cofinanziamento

In vigore dal 11 mar 2021
Tasso di cofinanziamento 1.   In deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un’azione. 2.   Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano l’attribuzione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all’.
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