Art. 10
Tasso di cofinanziamento
In vigore dal 11 mar 2021
Tasso di cofinanziamento
1. In deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un’azione.
2. Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano l’attribuzione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all’.
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