Art. 2

Adozione di formati standard di dati

In vigore dal 10 mar 2021
Adozione di formati standard di dati Sono adottati i formati standard di dati per l'approvazione di una sostanza attiva e per la modifica delle condizioni di tale approvazione, come proposto dall'Autorità, sulla base del pacchetto software IUCLID e collegati al sistema di presentazione centrale da istituire conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1740 della Commissione (4).
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