Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 10 mar 2021
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento adotta formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all'articolo 7 di tale regolamento.
2. Esso si applica alle domande di cui al paragrafo 1, presentate il 27 marzo 2021 o successivamente a tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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