Art. 81
Guasto temporaneo dei sistemi elettronici
In vigore dal 8 mar 2021
Guasto temporaneo dei sistemi elettronici
1. In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e le altre persone trasmettono le informazioni per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi quelli diversi dai procedimenti informatici.
2. Le autorità doganali degli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere disponibili.
3. In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo dell’ICS2, dell’AES, del CRMS o del CCI, si applica il piano di continuità operativa stabilito dagli Stati membri e dalla Commissione.
4. In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo del sistema NCTS, si applica la procedura di continuità operativa di cui all’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
5. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:414:oj#art-81