Art. 81

Guasto temporaneo dei sistemi elettronici

In vigore dal 8 mar 2021
Guasto temporaneo dei sistemi elettronici 1.   In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e le altre persone trasmettono le informazioni per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi quelli diversi dai procedimenti informatici. 2.   Le autorità doganali degli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere disponibili. 3.   In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo dell’ICS2, dell’AES, del CRMS o del CCI, si applica il piano di continuità operativa stabilito dagli Stati membri e dalla Commissione. 4.   In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo del sistema NCTS, si applica la procedura di continuità operativa di cui all’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 5.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.
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Guasto temporaneo dei sistemi elettronici (Art. 81 Regolamento (UE) 2021/414) — Testo vigente | Portale Normativo