Art. 79
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici
In vigore dal 8 mar 2021
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici
1. I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione e, se necessario, possono essere sottoposti a prove dagli Stati membri. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.
3. La Commissione elabora e mantiene le specifiche comuni dei sistemi decentrati in stretta collaborazione con gli Stati membri.
4. Gli Stati membri sviluppano, gestiscono e mantengono interfacce per fornire la funzionalità dei sistemi decentrati necessaria per gli scambi di informazioni con gli operatori economici e le altre persone attraverso componenti e interfacce nazionali e con gli altri Stati membri attraverso componenti comuni.
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