Art. 41
Sistema AEO nazionale
In vigore dal 8 mar 2021
Sistema AEO nazionale
1. Il sistema AEO nazionale, ove sia stato sviluppato, è utilizzato dall’autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
2. Il sistema AEO nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, e con il sistema AEO centrale.
Storico versioni
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