Art. 39
Sistema AEO centrale
In vigore dal 8 mar 2021
Sistema AEO centrale
1. Il sistema AEO centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema AEO centrale ai fini dello scambio e dell’archiviazione delle informazioni, della consultazione e della gestione delle decisioni di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema AEO centrale interagisce con il portale dell’UE per gli operatori e con i sistemi AEO nazionali, ove questi siano stati sviluppati.
Storico versioni
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