Art. 13

Servizi di informazioni sui clienti (CRS)

In vigore dal 8 mar 2021
Servizi di informazioni sui clienti (CRS) 1.   I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l’archiviazione centrale dei dati relativi alle autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, nonché per le decisioni relative a tali autorizzazioni; essi consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette autorizzazioni mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell’ del codice. 2.   I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l’archiviazione dei dati provenienti dal sistema dell’esportatore registrato (REX) di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, e dai sistemi EORI e AEO.
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Servizi di informazioni sui clienti (CRS) (Art. 13 Regolamento (UE) 2021/414) — Testo vigente | Portale Normativo