Art. 13
Servizi di informazioni sui clienti (CRS)
In vigore dal 8 mar 2021
Servizi di informazioni sui clienti (CRS)
1. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l’archiviazione centrale dei dati relativi alle autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, nonché per le decisioni relative a tali autorizzazioni; essi consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette autorizzazioni mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell’ del codice.
2. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l’archiviazione dei dati provenienti dal sistema dell’esportatore registrato (REX) di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, e dai sistemi EORI e AEO.
Storico versioni
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