Art. 12
Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il CDMS
In vigore dal 8 mar 2021
Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il CDMS
L’autorità doganale di uno Stato membro utilizza il CDMS centrale quando ha bisogno di consultare l’autorità doganale di un altro Stato membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o alle autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1.
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