Art. 9

Registrazione del PEPP

In vigore dal 4 mar 2021
Registrazione del PEPP 1.   Le autorità competenti comunicano all’EIOPA le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), del regolamento (UE) 2019/1238 mediante il modello di cui all’allegato V del presente regolamento. 2.   Le autorità competenti comunicano all’EIOPA le modifiche delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda compilando solo le parti del modello di cui all’allegato V soggette a modifiche. 3.   L’EIOPA informa prontamente le autorità competenti se le modifiche incidono sulle attività del fornitore di PEPP nei rispettivi Stati membri, mediante il modello di cui all’allegato VI o di cui all’allegato VIII. 4.   Dopo la registrazione del prodotto nel registro pubblico centrale, l’EIOPA ne informa le autorità competenti mediante il modello di cui all’allegato VI.
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