Art. 10

Apertura di un nuovo sottoconto

In vigore dal 4 mar 2021
Apertura di un nuovo sottoconto 1.   In caso di apertura di un nuovo sottoconto, l’autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante e l’EIOPA mediante il modello di cui all’allegato IX. 2.   L’autorità competente dello Stato membro ospitante conferma il ricevimento delle informazioni e della documentazione utilizzando il modello di cui all’allegato X. L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica eventuali modifiche del sottoconto all’autorità competente dello Stato membro ospitante e all’EIOPA compilando solo le parti del modello di cui all’allegato IX soggette a modifica.
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