Art. 17
Cooperazione e scambio di informazioni in caso di violazioni
In vigore dal 4 mar 2021
Cooperazione e scambio di informazioni in caso di violazioni
1. Non appena viene a conoscenza di violazioni o sospette violazioni da parte del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP o di violazioni commesse nell’esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, l’autorità competente o l’EIOPA, a seconda dei casi, ne informa prontamente l’autorità competente interessata utilizzando il modello di cui all’allegato XIII. L’autorità competente notificante può allegare alla comunicazione tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Se la violazione è pertinente per i compiti dell’EIOPA, l’autorità competente notificante ne dà notifica senza indugio anche all’EIOPA mediante il modulo di cui all’allegato XIII.
2. L’autorità competente notificante o l’EIOPA, a seconda dei casi, fornisce all’autorità competente notificata tutte le informazioni necessarie per valutare la questione, in particolare le seguenti informazioni:
a)
il tipo, la natura, la rilevanza e la durata della violazione o della sospetta violazione;
b)
azioni proposte e potenziale pubblicazione, se del caso, che l’autorità competente notificante prevede di intraprendere;
c)
gli elementi di prova sui quali è basata la decisione.
L’autorità competente notificata e l’EIOPA, a seconda dei casi, può chiedere all’autorità competente notificante tutte le altre informazioni ritenute necessarie ai fini della propria valutazione e azione.
3. Se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l’autorità competente notificante può inizialmente darne notifica all’autorità competente notificata e all’EIOPA, a seconda dei casi, oralmente, purché le informazioni siano successivamente trasmesse per via elettronica conformemente al paragrafo 1, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.
Storico versioni
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