Art. 15

Presentazione della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 4 mar 2021
Presentazione della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni 1.   L’autorità competente presenta la richiesta all’autorità competente interpellata utilizzando il modello di cui all’allegato XI. L’autorità competente richiedente può allegare alla richiesta tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Qualora la richiesta di informazioni sia pertinente per i compiti dell’EIOPA, l’autorità competente richiedente trasmette la richiesta anche all’EIOPA. 2.   L’autorità competente richiedente specifica l’urgenza della richiesta. Se la richiesta di cooperazione comporta una richiesta di informazioni, l’autorità competente richiedente: a) specifica, per quanto possibile, i dettagli delle informazioni richieste, compresi i motivi per cui tali informazioni sono considerate pertinenti per l’esercizio dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2019/1238; b) individua, se del caso, qualsiasi questione relativa alla riservatezza delle informazioni richieste, comprese eventuali precauzioni speciali per la raccolta delle informazioni. 3.   Se l’autorità competente richiedente ha giustificati motivi per classificare la sua richiesta come urgente, può presentare la richiesta con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, se la richiesta è successivamente trasmessa per via elettronica conformemente allo stesso paragrafo, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.
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