Art. 2
Insieme di indicatori pertinenti
In vigore dal 1 mar 2021
Insieme di indicatori pertinenti
1. I seguenti indicatori economici sono classificati come pertinenti per le esposizioni all’interno di un dato tipo di esposizioni:
(a)
per tutti i tipi di esposizioni:
i)
prodotto interno lordo (PIL);
ii)
tasso di disoccupazione;
iii)
tassi di default aggregati forniti da fonti esterne, se disponibili;
iv)
perdite su crediti aggregate fornite da fonti esterne, se disponibili;
(b)
oltre agli indicatori economici elencati alla lettera a)
i)
per esposizioni verso imprese o verso piccole e medie imprese (PMI) al dettaglio: indici settoriali specifici;
ii)
per esposizioni relative a immobili residenziali verso imprese debitrici o debitori al dettaglio: prezzi degli immobili residenziali o indici dei prezzi degli immobili residenziali;
iii)
per esposizioni relative a immobili non residenziali verso imprese debitrici o PMI al dettaglio debitrici: prezzi degli immobili non residenziali o indici dei prezzi degli immobili non residenziali, e prezzi di locazione degli immobili non residenziali o indici dei prezzi di locazione degli immobili non residenziali;
iv)
per esposizioni al dettaglio diverse da quelle di cui i punti i), ii) o iii): debito totale delle famiglie e reddito personale disponibile, in ciascun caso, se disponibile;
v)
per esposizioni da finanziamenti specializzati:
—
nel caso di immobili: prezzi degli immobili o indici dei prezzi degli immobili, prezzi di locazione degli immobili o indici dei prezzi di locazione degli immobili residenziali, non residenziali o industriali a seconda dei casi;
—
nel caso di finanziamento di progetti (project finance): prezzi dei prodotti sottostanti forniti;
—
nel caso di finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (object finance): indici per il tipo o i tipi di garanzie reali pertinenti;
—
nel caso di finanziamento su merci (commodity finance): prezzi o indici dei prezzi per il tipo di merce pertinente;
vi)
per esposizioni verso enti: indici dei crediti finanziari;
(c)
oltre agli indicatori economici elencati nelle lettere a) e b), tutti gli altri indicatori economici che sono considerati variabili esplicative del ciclo economico o indicatori del ciclo economico specifico per il tipo di esposizione oggetto d’esame.
2. Gli indicatori economici identificati per le esposizioni all’interno di un tipo di esposizioni conformemente al paragrafo 1 riflettono la distribuzione geografica e, se del caso, la distribuzione settoriale delle esposizioni all’interno di un tipo di esposizioni.
A tale fine, un indicatore economico è incluso nell’insieme di indicatori pertinenti come segue:
(a)
una volta per ciascuna giurisdizione o, se del caso, una volta per ciascuna area geografica all’interno di una giurisdizione interessata da una quota rilevante di tale tipo di esposizioni; e
(b)
una volta per ciascun settore, se del caso, interessato da una quota rilevante di tale tipo di esposizioni.
Tuttavia, nel caso in cui gli indicatori economici da includere conformemente al secondo comma presentino forti movimenti correlati tra differenti giurisdizioni o, se del caso, differenti aree geografiche all’interno di una giurisdizione o, se del caso, differenti settori, può essere scelto un indicatore economico comune per riflettere nel loro complesso tali giurisdizioni, aree geografiche o settori.
Storico versioni
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